(d.o.c.g. D.P.R. 01/07/1980 – d.o.c. D.P.R. 23/04/1966)
Dai vigneti coltivati a nebbiolo nei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso e parte del comune di Alba (frazione San Rocco Seno d’Elvio) si ottiene un vino che, sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, di cui uno in botte, viene denominato Barbaresco Docg.
Il disciplinare di produzione prevede che il Barbaresco, all’atto dell’immissione al consumo, risponda alle seguenti caratteristiche:
Colore
Rosso granato.
Odore
Intenso, caratteristico.
Sapore
Asciutto, pieno, armonico.
Titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5%;
Acidità totale minima: 4,5 per mille;
Estratto non riduttore minimo: 22 g/litro;
Il Barbaresco Riserva deve essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia. I vini Barbaresco e Barbaresco Riserva possono riporre in etichette una delle 65 menzioni geografiche aggiuntive (Albesani, Asili, Ausario, ecc) previste con la modifica del disciplinare approvata con il decreto 21 febbraio 2007.
Testi tratti da “Albo Vigneti 2009″ della Camera di commercio di Cuneo











